Il “correttivo-bis” alla Riforma dello Sport è finalmente testo di legge
Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre il tanto atteso decreto di modifica e integrazione dell’impianto normativo che riforma il mondo dello sport (d.lgs. n. 120/2023) è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vediamo dunque quali sono le principali novità in vigore dal 05 settembre 2023.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 che integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 2019). Il testo è in vigore dal 5 settembre 2023.
Con riferimento ai decreti legislativi nn. 36 e 39 del 2021, che interessano maggiormente in questa fase i dirigenti delle società sportive, si segnalano di seguito le principali disposizioni correttive emerse dall’analisi del testo.
Le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021
Adeguamento degli statuti
Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, prevedendo nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” ed eventualmente “l’esercizio di attività strumenti e secondarie” rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.
La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Imposta di registro per adeguamento statuti
Viene introdotta l’esenzione dall’imposta di registro qualora l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.
Sede sociale e destinazione d’uso
Viene previsto, in analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della a.s.d. o s.s.d., indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.
Attività secondarie e strumentali
Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.
Si ricorda che tra le attività “secondarie e strumentali” da quelle sportive rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:
- le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
- la gestione di impianti e strutture sportive,
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
- la gestione del bar o del ristorante,
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
- in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.
Definizione della categoria di lavoratore sportivo
Viene definito in modo più puntuale quali possono essere i lavoratori sportivi e quali i soggetti destinatari delle loro prestazioni sportive.
Oltre alle sette tipizzate e indicate nel d.lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro.
Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Viene, inoltre, precisato che non possono essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).
I soggetti destinatari delle prestazioni sportive di cui all’art. 25 devono essere:
- i soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel RAS,
- le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa,
- altro soggetto tesserato.
Prestazioni occasionali
Viene previsto che ricorrendone i presupposti, le a.s.d., le s.s.d., le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Dovrà essere chiarito se tale possibilità è riferita solamente alle c.d. Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, d.l. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal “correttivo 1”, oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.
Dipendenti Pubblica Amministrazione
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici e le proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. – oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche – possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione:
- come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
- come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto. In difetto di riscontro, l’autorizzazione si intende accolta.
Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
Direttori di gara
Rilevanti modifiche vengono apportate alla disciplina dei direttori di gara.
Rientrano in tale categoria, tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Con riguardo al settore dilettantistico, viene previsto che per tali soggetti, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.
Per i medesimi soggetti è prevista la possibilità di erogate rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, co. 2 (euro 150 mensili), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa.
Le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate dalla FSN, dalle DSA, dagli EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente dalle proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN, DSA, EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente le proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa, provvede alla comunicazione all’interno del Registro, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL in tempo reale.
L’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Apprendistato e Responsabile della protezione dei minori
Si fissa a 14 anni l’età minima per l’apprendistato in ambito sportivo e si richiede la comunicazione del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante
Presunzione legale per le co.co.co sportive
Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Si rammenta che la disposizione in menzione non comporta l’impossibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che prevedano il superamento delle 24 ore citate; in tali circostanze si determinerà, infatti, semplicemente la non operatività della presunzione legale sopra descritta e, conseguentemente, il datore di lavoro sarà gravato dell’onere della prova della sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.
Adempimenti in merito alle co.co.co. sportive
Viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.
È inoltre prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo.
In particolare:
- le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria);
- l’iscrizione al libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
- al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
L’utilizzo del Registro ai fini della obbligatoria tenuta del LUL viene invece reso facoltativo
Rimborsi spesa dei volontari
Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Esclusione Inail
Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dell’art. 28 del decreto, la forma “normale” di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).
A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.
L’esclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre all’aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall’obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).
ATTENZIONE: l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del Decreto 36/2021.
Misure di sostegno: contributo per a.s.d. e s.s.d.
Viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio – ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000.
Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap. Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.
Esclusione Irap compensi inferiori a euro 85.000
Viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.
Settore paralimpico
Per garantirne la corretta applicazione, una serie di disposizioni del d.lgs 36/2021 si estende espressamente anche all’ambito paralimpico
Le modifiche apportate al d.lgs. 39/2021.
La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo
Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l’operatività della procedura agevolati di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:
- viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
- viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell’integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
L’abolizione del modello EAS
Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
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